La relazione di fine mandato è fonte di responsabilità contabile se redatta per finalità diverse da quelle previste dalla legge

La Corte dei Conti Valle d’Aosta con Sentenza n. 7/2024 ha affrontato il problema della natura della relazione di fine mandato e, specificatamente delle finalità a cui essa è destinata.

Sul piano strettamente teleologico l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 configura la relazione di fine mandato come atto finalizzato al coordinamento della finanza pubblica e alla trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Esplicitate le finalità, la norma in esame introduce la riserva di competenza a provvedere in favore, alternativamente, del Responsabile del Servizio finanziario o del Segretario generale e con l’asseverazione finale del Sindaco, detta il contenuto delle informazioni da ostendere, prescrive la certificazione dell’organo di revisione dell’ente locale, obbliga la trasmissione della relazione, unitamente alla certificazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la pubblicazione della Relazione di fine mandato e della certificazione sul sito istituzionale.

Nel caso scrutinato è accaduto che la giunta municipale, ritenendo di non avere professionalità adeguate all’interno, ha affidato l’incarico di redigere la proposta di fine mandato ad una società esterna; la richiesta presupponeva la stesura della relazione in modalità completa ed in modalità succinta affinché fosse possibile procedere alla stampa e alla divulgazione di tale ultima relazione sintetica.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Sezioni Riunite Sentenze n. 22/2023, 13/2023, 23/2022, 13/2022, 5/2021), la relazione di fine mandato è una rendicontazione che, sebbene non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, è espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, dell’art. 97 Costituzione.

In altri termini costituisce un documento finalizzato a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata, nell’ottica della massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico ai fini di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative.

Su tali premesse, i giudici contabili hanno precisato che «Il bene tutelato dalla norma è, infatti, la tempestività e la correttezza dell’informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto» (Corte Conti Sezioni Riunite Sentenze n. 22/2023 e 13/2022 sopra citate).

A opinione di chi scrive il punto più controverso della decisione è quello relativo alla qualificazione dell’atto adottato dalla giunta municipale.

Si evidenzia, infatti, che il Comune di Aosta, come anche rilevato dalla procura, non era obbligato a redigere la Relazione di fine mandato dato che la Regione Valle d’Aosta non ha mai adottato le relative norme di attuazione, quindi, le disposizioni del decreto legislativo n. 149/2011 non sono applicabili agli enti del suo territorio.

C’è da chiedersi allora se al cospetto del principio di legalità il Comune fosse obbligato a conformarsi al contenuto di una norma non applicabile nel suo territorio.

A parere della Corta valdaostana tale circostanza non è idonea ad escludere le conseguenze della incongrua applicazione volontaria della disciplina riguardante la relazione di fine mandato.

Anzi ad opinione della Corte tanto più che, trattandosi di un’azione meramente volontaria, la non trascurabile onerosità della scelta imponeva un apprezzamento estremamente meditato e, comunque, richiedeva che la realizzanda attività fosse puntualmente plasmata sul modello legale da cui, dichiaratamente, traeva ispirazione.

In altri termini secondo il giudice contabile l’espresso richiamo nella delibera di giunta all’art. 4 del d.lgs 149/2011 costituisce a tutti gli effetti un “autovincolo” per l’ente il quale, anche se non direttamente obbligato a provvedere, qualora spontaneamente lo faccia non può discostarsi dalla finalità prescritte dalla norma invocata.

Avv. Andrea Pensi – Direttore Ufficio Amministrazione e Riscossione – Legale e Legislativo