Il pagamento delle quote associative da parte delle pubbliche amministrazioni non è soggetto a pubblicazione ex art. 26 e 27 D.lgs 33/2013.

Con un recentissimo parere (Anac Parere n. 755/2025) Anac è tornata ad affrontare il tema della natura delle quote associative pagate dagli enti pubblici e, in particolare, se i relativi dati debbano essere pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 o di altre disposizioni del citato decreto.

La questione è di assoluta attualità ed interesse pratico per i tanti Comuni e Province associati ad ALI che ogni anno, in forza della costituzione del vincolo associativo, corrispondono la quota annuale in favore dell’associazione.

Nello specifico Anac con il parere citato conclude che il pagamento delle quote associative non è soggetto a pubblicazione per tutti i motivi che seguono.

L’analisi muove dalla Delibera Anac n. 468 del 16 giugno 2021 nella quale, per quanto qui rileva, è stato precisato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 26, si devono considerare, quali atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l’erogazione di vantaggi in denaro, dovendo sussistere la possibilità di verificare che abbiano un importo superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario.

A titolo esemplificativo, devono ricomprendersi fra questi i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l’esercizio di attività imprenditoriali mediante l’erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

Le somme versate annualmente da un ente quali quote di partecipazione ad una associazione, a parere dell’Autorità, esulano dalla ratio degli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013 e dall’interpretazione degli stessi fornita da ANAC nella richiamata delibera.

Infatti, l’elemento che caratterizza in via principale le erogazioni ex artt. 26 e 27 si rintraccia nell’assenza di un rapporto sinallagmatico.

Le amministrazioni, infatti, concedono un vantaggio economico senza ricevere in cambio un beneficio o una prestazione e la concessione del beneficio, inoltre, è necessariamente preceduta dalla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di detti contributi.

Inoltre, si consideri che le quote di adesione realizzano un vincolo tipicamente contrattuale tra l’associazione e i suoi associati.

Attraverso il versamento della quota annuale, infatti, si acquisisce o si mantiene lo status di socio, che è funzionale all’esercizio di diritti.

Tali profili sono totalmente estranei alle erogazioni ex artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, dovendosi così escludere che le quote di partecipazione che la società versa alle associazioni di categoria siano da ricondurre ai predetti obblighi.

Quanto ad eventuali ulteriori norme del d.lgs. n. 33/2013 applicabili per la trasparenza degli atti volti ad autorizzare il pagamento di quote e/o contributi associativi, a parere di chi scrive, l’attenzione deve spostarsi alla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ai sensi dell’art. 23).

In base tale norma le pubbliche amministrazioni ( e quindi sicuramente i Comuni, le Provincie e le Regioni ma non anche gli enti e/o società da essi derivati) pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di … “d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Da ciò deve ragionevolmente dedursi che i soggetti aderenti che assumo la qualifica di pubbliche amministrazioni (Comuni, Province e Regioni) devono senz’altro pubblicare la delibera dell’organo esecutivo di adesione alle citate associazioni ma, alla stregua del parere Anac esaminato, non sono tenuti a pubblicare i dati relativi al pagamento delle quote associative annuali.