L’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”
Il contenuto di tale diritto è alquanto ampio, ben maggiore di quello riservato dall’ordinamento all’accesso dei cittadini verso gli atti della p.a. (Art. 10 TUEL; Art. 22 e ss Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013), in ragione del munus pubblico di diretta derivazione elettorale e delle prerogative d’indirizzo e di controllo che, individualmente e collegialmente, dispongono i consiglieri, tanto da non essere configurabile l’imposizione di alcun onere motivazionale alle richieste presentate (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n.929; 9 dicembre 2004, n. 7900).
Ad ogni modo il diritto d’accesso del consigliere comunale vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati non può considerarsi illimitato (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2022, n. 769).
Un primo limite è dato dal fatto che l’accesso deve essere finalizzato all’esercizio delle funzioni istituzionali demandate al consigliere comunale (Consiglio di Stato, V, 2 gennaio 2019, n. 12).
In l’accesso non può dar luogo a strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa per mezzo di istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte oppure diano luogo ad un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione, ormai vietato dall’art.24, comma 3, della L. n.241 del 1990 (Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza 12 febbraio 2013, n.846; T.A.R. Lazio, Sez. I, sentenza del 3 febbraio 2023 n. 49).
Perciò il consigliere comunale non può presentare istanze di accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati di un determinato settore dell’amministrazione tali da risultare sproporzionate rispetto alle esigenze conoscitive sottese alla ratio dell’art. 43 TUEL.
Il tema più delicato resta quello di garantire l’esercizio delle prerogative consiliari nel rispetto di altri e diversi diritti fondamentali dell’ordinamento.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 11 marzo 2021, n.2089) ha affermato che l’amministrazione deve sempre vagliare il diritto del consigliere alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali, poiché l’intangibilità della prerogativa consiliare non significa che essa possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela.
Tra i diritti fondamentali particolare attenzione è stata posta al diritto alla riservatezza tale che recentemente, il Ministero dell’Interno, con un interessante parere (Parere n. 25717 del 21.09.2023) in merito al diritto di un consigliere comunale di conoscere l’elenco di cittadini morosi verso l’Ente circa le esposizioni tributarie, ha affermato che il rispetto del bilanciamento tra la riservatezza dei dati ed il diritto d’accesso dei consiglieri agli atti comunali si può raggiungere attraverso l’ostensione degli stessi, previa “mascheratura” dei nominativi e di ciò che li individua.
In ogni caso restano in capo al consigliere comunale istante sia l’obbligo di rispettare, in ogni caso, il segreto “nei casi specificamente determinati dalla legge” (di cui all’art. 43 TUEL), sia il divieto di divulgazione dei dati personali previsti dal Codice sulla protezione dei dati personali d.lgs. n. 196/2003, conseguendo, altrimenti, la responsabilità dei medesimi per l’eventuale utilizzo improprio delle informazioni, non solo sul piano penale della rivelazione di segreti d’ufficio ex art. 326 c.p., ma anche sul piano della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in quanto i dati personali eventualmente acquisiti dal consigliere possono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato (v. al riguardo, Provv. Garante 28 febbraio 2008, doc. web n. 39348; Provv. 29 maggio 2008, doc. web n. 1531687; Provv. n. 161 del 18 maggio 2012, doc. web n. 1912477).
Di Andrea Pensi, Direttore Ufficio Legale ALI