Leganet, società partecipata di Ali, da più di vent’anni si occupa di offrire servizi e fare formazione per gli enti locali. Nell’era del Pnrr la sua attività è diventata centrale, soprattutto per la nota mancanza di personale tecnico qualificato dentro le amministrazioni pubbliche e le difficoltà di queste di partecipare ai bandi.
Ingegner Vidotti, lei è esperto di assistenza tecnica alla pubblica amministrazione, può spiegarci che tipo di supporto oggi serve a un comune alle prese col Pnrr?
«Il Regolamento UE 241/2021 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) stabilisce che tutti gli interventi previsti nei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) devono soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” con riferimento ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo) e relativi:
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) all’adattamento ai cambiamenti climatici;
c) all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;
d) all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;
e) alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.
Il PNRR, inoltre, deve includere interventi che concorrono alla transizione ecologica cui deve essere destinato almeno il 37% delle risorse del piano.
Tutte le misure previste nel PNRR, pertanto, sono state valutate secondo il principio DNSH (Do No Significant Harm) al fine di verificare che ciascuna di esse possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali in precedenza indicati. La valutazione è operata con riferimento al Regolamento (UE) 2020/852 ed al Regolamento Delegato 2021/2139 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo” e, quindi, contribuisca agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali.
La conformità con il principio del DNSH di ogni misura prevista nel PNRR è stata valutata, accertata ed illustrata già in sede di predisposizione dello stesso PNRR: da tale valutazione sono scaturite specifiche indicazioni finalizzate a contenere ad un livello sostenibile il potenziale effetto di ogni misura sugli obiettivi ambientali».
I Comuni come garantiscono in maniera concreta, per attuare gli interventi previsti nel Pnrr, che ogni intervento non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali?
«Dal punto di vista pratico, si traduce nella necessità di prevedere ed inserire specifiche disposizioni nei principali atti programmatici e attuativi in modo che ne sia garantita la coerenza con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per ogni singola misura del PNRR.
Nella fase attuativa (in particolare in sede di: monitoraggio, rendicontazione dei risultati degli interventi; verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte) occorrerà dimostrare il singolo intervento sia stato effettivamente realizzato senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. A tal fine sarà necessario, ad esempio:
- elaborare schemi generali funzionali alla successiva elaborazione delle singole valutazioni DNSH per i progetti a valere sul PNRR;
- individuare elementi di verifica ex ante ed ex post al fine di garantire il corretto espletamento delle verifiche preventive;
- facilitare l’integrazione dei RUP nelle procedure di realizzazione delle opere e degli investimenti;
- formulare indicazioni per la compilazione delle check list di verifica del rispetto del principio DNSH per le diverse tipologie di progetti o investimenti;
- elaborare valutazioni DNSH specifiche per ognuno dei progetti o interventi finanziati.
Tenuto conto che il primo obiettivo ambientale (mitigazione dei cambiamenti climatici) contiene due regimi di verifica, che esprimono il grado di contributo atteso dall’investimento:
- Regime 1 – Contributo sostanziale
- Regime 2 – Esclusivo rispetto del principio del DNSH
mentre per gli altri obiettivi ambientali è previsto un solo regime di verifica corrispondente al Regime 2.
È opportuno ricordare, infine, che l’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che nella documentazione progettuale e di gara debbano essere inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I CAM hanno lo scopo di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità in termini di offerta, e rappresentano, pertanto, un utile e necessario riferimento nell’ambito dell’attuazione del PNRR.
Si richiamano, infine, le indicazioni di cui alle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” di cui alla Circolare MEF-RGS dell’11 agosto 2022 (con particolare riguardo, per quanto attiene al principio del DNSH, ai paragrafi 5.1.2 e 5.2.1)».
*di Valentina Guiducci, ufficio stampa ALI